Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile
Articolo 1
1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata Salario Minimo Intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all'importo definito ai sensi della presente legge . Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC .
2. Lo SMIC è incrementato al 1 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.
3. Il valore orario dello SMIC per il 2008 è di 7.5 euro netti. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.
4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo Smic si applica al livello retributivo inferiore, e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.
Articolo 2
(Delega al governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare l’introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno 12 mesi e residenti in Italia da almeno 18 mesi;
b) stabilire l'importo del salario sociale nella misura di 1000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto per il 70% in forma monetaria dal Ministero del Lavoro e per il restante 30% in beni e servizi gratuiti forniti dalla Regione tramite bonus opzionali; stabilire in 36 mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo , in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all'assunzione dell ’avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno 24 mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;
c) fissare l'importo dei dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;
d) consentire il recupero del drenaggio fiscale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell’incremento dell’1% dell’indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l’abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell’Economia;
e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata , o realisticamente prevedibile , e inflazione reale sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.
Articolo 3
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle seguenti misure:
a) unificazione al 20% dell’aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi;
b) abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese banche e assicurazioni, di cui all’articolo 1, commi 266-269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè delle disposizioni introdotte dall' articolo 15-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 .
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